Art. 2.
(Oneri a carico della pubblica amministrazione).

      1. All'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, nei casi previsti dall'articolo 60, numero 3-bis), del codice civile».

 

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      2. Le eventuali spese legali sostenute dai parenti delle persone scomparse di cui alla presente legge sono detraibili dalle imposte di successione o dalle imposte sul reddito dei legittimi eredi.
      3. Una quota parte delle risorse stanziate dallo Stato nei casi di calamità naturali è destinata alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2.